Art. 434 c.c. Codice Civile

Articolo 434. L’obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:

l) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;

2) quando il coniuge, da cui deriva l’affinità, e i figli nati dalla sua unione con l’altro coniuge e i loro discendenti sono morti.


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