Articolo 424. Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati (343 e seguenti, 390 e seguenti).
Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell’interdicendo e del curatore provvisorio dell’inabilitando a norma dell’Articolo 419. Per l’interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.
Nella scelta del tutore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato il giudice tutelare deve preferire il coniuge maggiore di età che non sia separato legalmente (150 e seguenti), il padre, la madre, un figlio maggiore di età o la persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento (587), atto pubblico o scrittura privata autenticata (2699, 2703).