Art. 323 c.c. Codice Civile

Articolo 323. I genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati (1422) su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

I genitori esercenti la potestà non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore (1261).


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