Art. 311 c.c. Codice Civile

Articolo 311. Il consenso dell’adottante e dell’adottando o del legale rappresentante di questo, deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l’adottante ha la residenza.

L’assenso delle persone indicate negli artt. 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.


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