Articolo 300. L’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine (315 e seguenti), salve le eccezioni stabilite dalla legge.
L’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato né tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge (87).