Art. 298 c.c. Codice Civile

Articolo 298. L’adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.

Finché il decreto non è emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso.

Se l’adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l’adozione.

Gli eredi dell’adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all’adozione.

Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante.


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