Art. 2960 c.c. Codice Civile

Articolo 2960 Delazione di giuramento. Nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all’altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l’estinzione del debito (2736 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 233).

Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell’estinzione del debito.


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