Articolo 296. Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando (298, 311 e seguenti).
Se l’adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo legale rappresentante.
Articolo 296. Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando (298, 311 e seguenti).
Se l’adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo legale rappresentante.
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia: