Art. 2955 c.c. Codice Civile

Articolo 2955 Prescrizione di un anno. Si prescrive in un anno il diritto:

1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;

2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese (2099) (dichiarato illegittimo dalla Corte Cost.);

3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione per il prezzo della pensione e dell’istruzione;

4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;

5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;

6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.


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