Art. 2953 c.c. Codice Civile

Articolo 2953 Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi. I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), si prescrivono con il decorso di dieci anni.


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