Articolo 2951 Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto.
Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione (1737) e dal contratto di trasporto (1678).
La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa.
Il termine decorre dall’arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall’Articolo 1679.