Art. 2949 c.c. Codice Civile

Articolo 2949 Prescrizione in materia di società. Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese (2188 e seguenti).

Nello stesso termine si prescrive l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge (2394, 2487).


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