Art. 2947 c.c. Codice Civile

Articolo 2947 Prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (2043 e seguenti) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il il fatto si è verificato.

Per il risarcimento del danno prodotto a circolazione dei veicoli di ogni specie (2054) il diritto si prescrive in due anni.

In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione (Cod. Pen. 150 e seguenti) o e intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale (Cod. Proc. Pen. 576), il diritto al risarcimento del danno si prescrive termini indicati dai primi due commi con decorrenza dalla data di estinzione del lato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.


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