Art. 2937 c.c. Codice Civile

Articolo 2937 Rinunzia alla prescrizione. Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.

Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.

La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione (1310).


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