Art. 2931 c.c. Codice Civile

Articolo 2931 Esecuzione forzata degli obblighi di fare. Se non è adempiuto un obbligo di fare, l’avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell’obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 612 e seguenti).


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