Art. 2922 c.c. Codice Civile

Articolo 2922 Vizi della cosa. Lesione. Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa (1490).

Essa non può essere impugnata per causa di lesione (1448).


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 2922"