Articolo 2918 Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti. Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti (1605) non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti), se non sono trascritte anteriormente al pignoramento (2643 n. 9). Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore ai tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa (2704) anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento.
Attenzione: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Leggi online il testo degli art. di qualsiasi codice legale in Italia:

Articoli simili
Potrebbero interessare anche i seguenti testi correlati a "Articolo 2918"
Articolo 19
Articolo 562
Articolo 731
Articolo 269
Articolo 828
Stampa
Invia
Facebook



Aggiungi ai Preferiti
Facebook
Twitter

