Art. 2898 c.c. Codice Civile

Articolo 2898 Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede. Nel caso in cui il titolo d’acquisto del terzo acquirente comprende mobili e immobili (812 e seguenti), o comprende più immobili, gli uni ipotecati e gli altri libe, ovvero non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati nella giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni di tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni deve dichiararsi nella notificazione, ragguagliato al prezzo totale espresso nel titolo.

Il creditore che richiede l’espropriazione non può in nessun caso essere costretto a estendere la sua domanda ai mobili, o ad altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati per il suo credito, salvo il regresso del terzo acquirente contro il suo autore per il risarcimento del danno che venga a soffrire.a causa della separazione dei beni compresi nell’acquisto e delle relative coltivazioni.


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