Art. 2893 c.c. Codice Civile

Articolo 2893 Mancata richiesta dell’incanto. Se l’incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall’Articolo 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo, che l’acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell’Articolo 2890, n. 3.

La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 792 e seguenti).


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