Art. 2885 c.c. Codice Civile

Articolo 2885 Cancellazione sotto conduzione. Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non può esser eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione è stata adempiuta (499, 2675).


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