Art. 2880 c.c. Codice Civile

Articolo 2880 Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi. Riguardo ai beni acquistati da terzi, l’ipoteca si estingue per prescrizione indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d’interruzione (2934 e seguenti).


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