Art. 2878 c.c. Codice Civile

Articolo 2878 Cause di estinzione. L’ipoteca si estingue (1232):

1) con la cancellazione dell’iscrizione;

2) con la mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine indicato dall’Articolo 2847;

3) con l’estinguersi dell’obbligazione (1176 e seguenti, 1230 e seguenti, 2930);

4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall’Articolo 2742;

5) con la rinunzia del creditore;

6) con lo spirare del termine a cui l’ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva (1353);

7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche (Cod. Proc. Civ. 586).


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