Articolo 2878 Cause di estinzione. L’ipoteca si estingue (1232):
1) con la cancellazione dell’iscrizione;
2) con la mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine indicato dall’Articolo 2847;
3) con l’estinguersi dell’obbligazione (1176 e seguenti, 1230 e seguenti, 2930);
4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall’Articolo 2742;
5) con la rinunzia del creditore;
6) con lo spirare del termine a cui l’ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva (1353);
7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche (Cod. Proc. Civ. 586).