Art. 2875 c.c. Codice Civile

Articolo 2875 Eccesso nel valore dei beni. Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell’iscrizione dell’ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l’importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell’Articolo 2855.


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