Art. 2874 c.c. Codice Civile

Articolo 2874 Riduzione dell’ipoteca legale e dell’ipoteca giudiziale. Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai nn. 1 e 2 dell’Articolo 2817, e le ipoteche giudiziali (2818 e seguenti) devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell’iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell’iscrizione eccede di un quinto quella che l’autorità giudiziaria dichiara dovuta.


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