Art. 2865 c.c. Codice Civile

Articolo 2865 Frutti dovuti dal terzo. I frutti (820) dell’immobile ipotecato sono dovuti dal terzo (1148) a decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti).

Nel caso di liberazione dell’immobile dalle ipoteche i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformità dell’Articolo 2890.


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