Art. 2864 c.c. Codice Civile

Articolo 2864 Danni causati dal terzo e miglioramenti. Il terzo è tenuto a risarcire i danni (2043 e seguenti) che da sua colpa grave sono derivati all’immobile in pregiudizio dei creditori iscritti (2827 e seguenti).

Egli non può ritenere l’immobile per causa di miglioramenti (1152); ma ha il diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo, fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita.

Se il prezzo non copre il valore dell’immobile nello stato in cui era prima dei miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti, esso deve dividersi in due parti proporzionali ai detti valori.


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