Art. 286 c.c. Codice Civile

Articolo 286. La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto (250, 277) può in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se il genitore non ha comunque espressa una volontà in contrasto con quella di legittimare (att. 124).


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