Articolo 2844 Azioni e notificazioni. Le azioni cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all’autorità giudiziaria competente, per mezzo di citazione (Cod. Proc. Civ. 163) da farsi alla persona in mani proprie (Cod. Proc. Civ. 138) o all’ultimo domicilio da essi eletto.
La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni.
Se non è stata fatta elezione di domicilio o se è morta la persona ovvero e cessato l’ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e le notificazioni possono essere fatte all’ufficio presso il quale l’iscrizione e stata presa.
Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell’ipoteca o per la cancellazione totale o parziale dell’iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile.