Art. 2830 c.c. Codice Civile

Articolo 2830 Ipoteca giudiziale sui beni dell’eredità beneficiata e dell’eredità giacente. Se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario (484 e seguenti) o se si tratta di eredità giacente (528 e seguenti), non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.


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