Art. 2813 c.c. Codice Civile

Articolo 2813 Pericolo di danno alle cose ipotecate. Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore può domandare all’autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie (Cod. Proc. Civ. 670) per evitare il pregiudizio della sua garanzia (1186, 2743).


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