Art. 2809 c.c. Codice Civile

Articolo 2809 Specialità e indivisibilità dell’ipoteca. L’ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.

Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.


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