Articolo 2802 Riscossione di interessi e di prestazioni periodiche. Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l’ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.
Art. 2802 c.c. Codice Civile
Ricerca nell'ordinamento giuridico
Ricerca personalizzata
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia: