Art. 2802 c.c. Codice Civile

Articolo 2802 Riscossione di interessi e di prestazioni periodiche. Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l’ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.


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