Articolo 2790 Conservazione della cosa e spese relative. Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno (1770) e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa (1218 e seguenti, 1760, 1780).
Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa (att. 237).