Art. 2789 c.c. Codice Civile

Articolo 2789 Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio. Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso (1168), può anche esercitare l’azione di rivendicazione (948 e seguenti), se questa spetta al costituente.


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