Articolo 2786 Costituzione. Il pegno si costituisce con la consegna (2014, 2026) al creditore della cosa o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa (1996).
La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell’impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.