Art. 2786 c.c. Codice Civile

Articolo 2786 Costituzione. Il pegno si costituisce con la consegna (2014, 2026) al creditore della cosa o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa (1996).

La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell’impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.


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