Art. 2784 c.c. Codice Civile

Articolo 2784 Nozione. Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione  dal debitore o da un terzo per il debitore.

Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.


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