Art. 2780 c.c. Codice Civile

Articolo 2780 Ordine dei privilegi sugli immobili. Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l’ordine seguente:

1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall’Articolo 2771;

2) i crediti per i contributi, indicati dall’Articolo 2775;

3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall’Articolo 2774;

4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall’Articolo 2772;

5) i crediti per l’imposta comunale sul l’incremento di valore degli immobili.


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