Articolo 2780 Ordine dei privilegi sugli immobili. Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l’ordine seguente:
1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall’Articolo 2771;
2) i crediti per i contributi, indicati dall’Articolo 2775;
3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall’Articolo 2774;
4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall’Articolo 2772;
5) i crediti per l’imposta comunale sul l’incremento di valore degli immobili.