Articolo 278. Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell’Articolo 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato.
Possono essere ammesse dal giudice quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento (Cod. Pen. 519, 523 e seguenti).