Articolo 2770 Crediti per atti conservativi o di espropriazione. I creditori per le spese di giustizia fatte per atti conservativi (2905 e seguente; Cod. Proc. Civ. 671) o per l’espropriazione di beni immobili (Cod. Proc. Civ. 555 e seguente) nell’interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.
Del pari ha privilegio il credito dell’acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell’immobile dalle ipoteche (2889 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 792 e seguenti).