Articolo 2761 Crediti del vettore, del mandatario, del depositano e del sequestratario. I crediti dipendenti dal contratto di trasporto (1678 e seguenti) e quelli per le spese d’imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui (1702).
I crediti derivanti dall’esecuzione del mandato (1703 e seguenti) hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l’esecuzione del mandato (1721, 1860).
I crediti derivanti dal deposito (1781) o dal sequestro convenzionale (1802) a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’Articolo 2756.