Art. 276 c.c. Codice Civile

Articolo 276. La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi (Cod. Proc. Civ. 102).

Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.


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