Art. 2757 c.c. Codice Civile

Articolo 2757 Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola. I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell’annata agricola (821) hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso.

Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

Si applica la disposizione del secondo comma dell’Articolo 2756.


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