Art. 2755 c.c. Codice Civile

Articolo 2755 Spese per atti conservativi o di espropriazione. I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi (2905 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 671) o per l’espropriazione di beni mobili (Cod. Proc. Civ. 513 e seguenti) nell’interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.


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