Art. 2744 c.c. Codice Civile

Articolo 2744 Divieto del patto commissorio. E’ nullo il patto (1419) col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno (2796 e seguenti).


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