Art. 2725 c.c. Codice Civile

Articolo 2725 Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta. Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto (1888, 1928, 1967), la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell’articolo precedente.

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità (1350 e seguenti).


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