Art. 2720 c.c. Codice Civile

Articolo 2720 Efficacia probatoria. L’atto di ricognizione (969, 1309, 1870, 1988) o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest’ultimo, che vi e stato errore (1428 e seguenti) nella ricognizione o nella rinnovazione.


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