Art. 2716 c.c. Codice Civile

Articolo 2716 Mancanza dell’atto originale o di copia depositata. In mancanza dell’originale dell’atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell’Articolo 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l’originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso al giudice di apprezzarne l’efficacia probatoria.

In mancanza dell’originale scrittura privata, le copie di essa spedite in conformità dell’Articolo 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l’efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa l’autenticità dell’originale mancante.


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