Articolo 2695 Forme e modalità della trascrizione. Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili (Cod. Nav. 250 e seguenti; 865 e seguenti), e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.
ln mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.