Art. 2695 c.c. Codice Civile

Articolo 2695 Forme e modalità della trascrizione. Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili (Cod. Nav. 250 e seguenti; 865 e seguenti), e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.

ln mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.


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