Art. 2692 c.c. Codice Civile

Articolo 2692 Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti. La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev’essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall’Articolo 2654.

Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell’Articolo 2655 e quelle dell’Articolo 2656.


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