Art. 2691 c.c. Codice Civile

Articolo 2691 Altre domande e atti soggetti a trascrizione. Devono del pari trascriversi, quando si riferiscono ai beni menzionati nell’Articolo 2683, le domande e gli atti indicati dai nn. 1, 3, 4 e 5 dell’Articolo 2653, per gli effetti ivi disposti.

Alla domanda giudiziale e equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.


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